AMBIENTE LAVORO

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 DAI “PRETORI D’ ASSALTO” DEL “68…

    SIAMO PASSATI AI “P.M. D’ ASSOLDO” ?!?
            RICEVO E CONDIVIDO:
           Data: 27/08/2013 10.24
            Ogg: 
        IL PROCESSO 1 (17 maggio 2012) “IN GALERA”. Questa l’invocazione del pubblico Ministero contro Aldo Man­cuso “colpevole di abuso d’ufficio per il danno ingiusto arrecato al suo datore di lavoro, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze”.  
Quale diabolico artificio ha escogito l’operatore PISLL (controllore dei luoghi di lavoro pubblici e privati, controllore della stessa Azienda Sanitaria da cui dipende) per essere causa volontaria dell’ingiusto danno? Semplice come rubare la cioccolata ai bambini: ha trasmesso al pubblico ministero le notizie di reato del suo datore di lavoro (ha applicato la legge, come fa da un quarto di secolo controllando cantieri fabbriche grandi opere uffici banche grande distribuzione enti pubblici, ecc.).
I “dirigenti” (PISLL, organo di vigilanza e controllo), forse sconcertati dal fatto che uno del PISLL applichi le Leggi che Tutelano Diritti Salute e Sicurezza dei Lavoratori, hanno privato Mancuso delle sue funzioni costringendolo in attività esecutive marginali (2004) per confinarlo infine nella completa inattività (2009). Risultato? Il controllore con la più efficace e irreprensibile attività operativa in EDILIZIA, GRANDI OPERE, INFORTUNI, MALATTIE DA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO messo a riposo da colleghi (medici) che non sono “in prima fila” nell’applicare le norme di tutela dei diritti dei lavoratori (funzione primaria di tutti gli operatori PISLL); godono del titolo di dirigente; impongono agli altri operatori (“a quelli che ne sanno più di loro”?) cosa fare, come farlo, dove farlo e dove non farlo (sopralluoghi, controlli, inchieste,ecc.).
Mancuso, disubbidiente abituale per i dirigenti, anziché subire in silenzio il loro abuso ha chiesto al direttore generale di ottemperare ai suoi obblighi di datore di lavoro rimuovendo le decisioni che “vietano le attività di controllo al legittimo controllore”. Il direttore generale non ha provveduto a rimuovere le decisioni dei dirigenti obbligando così Mancuso a comunicare al pubblico ministero, al titolare dell’azione penale obbligatoria, il reato del suo datore di lavoro.
Il reato in questione non è una bagatella, come predicano abitualmente le associazioni dei datori di lavoro ed il coro di “consenso disinteressato” che l’accompagna. Il Lavoro della Costituzione è fondato sul Principio della Dignità di Tutte le Persone. La Repubblica fondata sul Lavoro discrimina tra lavoro legale e lavoro illegale: è fuorilegge qualunque lavoro, compreso il lavoro del mercato, che violi Dignità Personalità Diritti Salute e Sicurezza dei Lavoratori. La libertà d’Impresa, la Libera Iniziativa Privata, è fuorilegge se viola i diritti dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, sia pubblico che privato, non può “dare lavoro” a proprio piacimento: deve rispettare le norme che lo obbligano a non esporre ad alcun rischio lavorativo i dipendenti (i lavoratori non devono essere esposti al rischio di farsi male nel “corpo” o “in testa”) .
L’obbligo di non ledere i Diritti dei dipendenti negandone compiti funzioni mansioni e ruolo (rischio di farsi male “in testa”) è violato diffusamente e impunemente (IL LAVORO UCCIDE PERCHÉ LE LEGGI NON SONO APPLICATE, NON PER FATALITÀ O ASSENZA DI CULTURA DELLA SICUREZZA).
E’ l’articolo 4, comma 5, lettera c) del D.Lgs.626/94 che impone a datori di lavoro pubblici e privati il rispetto dei diritti dei lavoratori obbligandoli, fra l’altro, ad affidare ai dipendenti “compiti compatibili con capacità e condizioni di salute”. La norma (penale) vieta discriminazioni vessazioni umiliazioni emarginazioni. Vieta dequalificazione e demansionamenti. Vieta di negare ai dipendenti il lavoro cui hanno diritto. Vieta di impedire a Mancuso il controllo dei luoghi di lavoro dove è più intensa la violazione dei diritti dei lavoratori. Chi viola l’articolo 4, comma 5, lettera c) del D.Lgs.626/94 lede i Diritti Fondamentali della Costituzione Repubblicana.
Mancuso ha già accertato (2004) il reato del direttore generale (violazione dell’articolo 4, comma 5, lettera c) del D.Lgs.626/94 per l’omesso affidamento di compiti e funzioni appropriate ad un dipendente ASL). Ha accertato (e comunicato al P.M.) l’omessa eliminazione del reato contestato. Nel 2008 il direttore generale reitera il reato del 2004 consentendo che dirigenti PISLL (dei quali ha la responsabilità di controllo) neghino a Mancuso compiti e funzioni del suo ruolo professionale.
L’operatore PISLL UPG trasmette la notizia di reato in Procura, come dispone la legge, ed il magistrato della procura fiorentina anziché interpretare la notizia di reato per quello che è (cristallina espressione dei compiti istituzionali di chi ha funzioni di controllo in materia di salute e sicurezza del lavoro) vi scopre l’imperscrutabile volontà di arrecare danno ingiusto al datore di lavoro, motivato da interiore furore ideologico e sconfinata voglia ritorsiva.
Fantastico. La Procura della Repubblica di Firenze si disinteressa dei Reati di Datori di Lavoro e Dirigenti e insegue fantasiose ipotesi di “perseguimento di interessi personali privati del controllore che intende arrecare danno ingiusto” agli immacolati datori di lavoro! C’è da meravigliarsi se i risultati della procura nell’azione di tutela dei diritti dei lavoratori contro il lavoro che umilia ferisce mutila e uccide, a Firenze e in Toscana, sia così evanescente?
IL PROCESSO 2 (2 giugno 2012)
“IN GALERA” perché…? Il pubblico accusatore ha scelto l’avvio dell’azione penale ravvisando l’abuso nelle funzioni di controllo: Mancuso non ha applicato la legge, ha rilevato il reato del Direttore Generale allo scopo di imporre suoi interessi personali privati! Che meraviglia!
I dirigenti scippano il lavoro al legittimo controllore (dopo 25 anni non gli fanno fare più i controlli).
Il controllore chiede al controllato di rimuovere lo scippo privo di fondamento giuridico che, bizzarrie del “caso”, “libera” il datore di lavoro ASL dai controlli in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Direttore-Generale fa orecchio da mercante.
Mancuso invia in Procura la notizia dei reati del suo datore di lavoro e il P.M. che fa? Inventa la scoperta della promozione abusiva dell’interesse personale privato del controllore, assolve (GIP) il datore di lavoro che ha violato norme penali vigenti (salute e sicurezza dei lavoratori), chiede ed ottiene (GUP) il rinvio a giudizio del controllore!
Letture kafkiane, ostiche e spensierate? Caste e Solidarietà? Privilegi e prevenzione del rischio di pestare i piedi ai potenti grandi e piccoli? Marte secondo Guzzanti?
Il Titolare dell’Azione Penale Obbligatoria della Costituzione Antifascista sfodera un asso memorabile: “Tra i reati rilevati dal Mancuso uno lo riguarda personalmente, dunque Mancuso non ha applicato la legge perché obbligato ma per costringere il datore di lavoro a soddisfare il suo interesse personale privato”.
Il direttore generale dell’ASL fiorentina viola i diritti del controllore-dipendente e il controllore deve stare muto? Ha il diritto-dovere di rilevare tutti i reati di tutti i datori di lavoro tranne quello del suo datore di lavoro che lo priva del lavoro, delle funzioni di controllo! E’ la versione moderna del Diritto secondo la Costituzione?
Il terremoto in Emilia, come la Thyssen, l’Amianto, l’omicidio quotidiano dei lavoratori, rimette a nudo la Causa del Lavoro che Umilia Mutila Ferisce Uccide: non la fatalità, non la bufala della carenza di Cultura della Sicurezza ma l’assenza di controlli, la “cacciata e fuga” dei controllori dai luoghi di lavoro da controllare.
Il lavoro uccide, in Toscana come in tutto il bel paese.
I “numeri” non permettono di lodare l’azione della Magistratura contro la strage del lavoro ma obbligano a rilevare il dramma della permanente distrazione dei magistrati (infortuni, malattie da lavoro, processi, sentenze archiviazioni, prescrizioni, ecc.) ed è una tragica sceneggiata ripetere ossessivamente che “i controlli in Toscana sono un modello universalmente invidiato” (alla notizia dell’ultimo lavoratore ucciso l’ informazione di televisioni e giornali è colma dell’esibizione di quelli che vantano i pregi della Prevenzione, della Sanità Toscana).
L’attenzione per la notizia dei reati del Direttore Generale ASL è forse dovuta al fatto che Mancuso, operatore anomalo, i controlli li fa, li ha sempre fatti, li sa fare? Mancuso “in galera” perché da un quarto di secolo applica con lealtà correttezza ed efficacia le leggi che tutelano i diritti la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti?
IL PROCESSO 3 (14 giugno 2012)
“IN GALERA”? Per la notizia di reato al direttore generale l’Azienda Sanitaria, anticipando il pubblico accusatore, ha sanzionato Mancuso con provvedimento disciplinare. Strepitosa la motivazione della sanzione: siccome Mancuso ha rilevato il reato che il direttore ha commesso violando i suoi personali diritti (il direttore generale ha ridotto fino ad annullarle le sue funzioni di controllo), non c’è accertamento di reato ma abuso (il direttore generale ASL nega la richiesta di restituirgli le funzioni di controllo scippate dai dirigenti e Mancuso invia la notizia di reato in procura per…ritorsione, utilizzando a fini personali privati illeciti le funzioni di controllore!!!).
“Alla faccia del bicarbonato” (Gloria all’Indipendenza dei Controlli)!
L’Azienda Sanitaria sanziona il suo controllore richiamando pomposamente l’obbligo di astenersi del funzionario pubblico in presenza di atti del suo ufficio che coinvolgono interessi personali e familiari (CCNL, Decreti Ministeriali): è delitto di Lesa Maestà?
L’ufficiale di polizia giudiziaria che comunica alla pubblica accusa la notizia del reato del datore di lavoro che gli nega le funzioni di controllo lo fa per interessi personali privati illeciti! Cos’è, il datore di lavoro della Repubblica delle Banane che se la canta e se la suona? Il Modello Toscano che celebra le virtù dei potenti con la botte piena e la moglie ubriaca?
Il controllore dei reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (nel paese del lavoro che umilia ferisce, mutila e uccide) danneggia ingiustamente il datore di lavoro se il suo controllo è leale, corretto, efficace?
Il controllore “collabora lealmente” solo se assiste servizievole i poveri datori di lavoro? I diritti dei lavoratori al lavoro, al lavoro sano e sicuro, alla dignità del lavoro della Costituzione Repubblicana Antifascista cosa sono, barzellette indecenti?
Il neo assessore al Diritto alla Salute (di tutti?) già nel ruolo di Direttore-Generale (gestore di Servizio Pubblico) stabiliva cosa il controllore può fare e cosa non può fare (omaggio alla Divisione delle Funzioni della Costituzione…): cosa dobbiamo attenderci ora che il governatore lo la tramutato da tecnico in politico?
(Enrichetto prima maga Circe della modernità?).
IL PROCESSO 4 (18 giugno 2012)
“IN GALERA”? Informata (dal datore di lavoro e dai dirigenti ASL contravventori…) della “lesione alla legalità consumata dal Mancuso” la Pubblica Accusa condivide necessità ed urgenza di reagire alla protervia del controllore e avvia l’azione penale. Motivazioni? Quelle della ASL: la trasmissione in Procura della Notizia dei Reati del direttore generale Luigi Marroni è “abnorme”, Mancuso deve astenersi dal comunicarla visto che l’accertamento riguarda le sue personali funzioni di controllo, può al massimo fare “denuncia”.
O bella: fare denuncia? e a chi? e perché? Luigi Marroni, direttore-generale ASL, viola i diritti del suo dipendente-controllore e all’operatore del Servizio Pubblico di tutela dei diritti di tutti i lavoratori è proibito rilevarlo? Mancuso ha l’obbligo di accertare tutti i reati contro Diritti Salute e Sicurezza dei Lavoratori ma non quello del direttore-generale ASL che si sbarazza del controllore e si sottrae ai controlli? Può rilevare il reato di Marroni quando nega il diritto di un altro dipendente (precedente NDR in Procura) ma deve astenersi dal comunicare al P.M. la notizia del direttore-generale che reitera il reato negando al controllore il diritto/dovere di controllare?
POETICA DELLA MODERNIZZAZIONE: comunicando al Procuratore della Repubblica la Notizia della reiterazione del reato del direttore-generale Mancuso incappa nell’ accusa di Abuso d’Ufficio (interesse personale privato) perché il datore di lavoro ASL ha sì reiterato il reato ma lo ha fatto a danno del Mancuso medesimo…
Il direttore-generale ASL impedisce al Controllore di fare i controlli; il dipendente controllore comunica la sottrazione delle funzioni di controllo al Procuratore della Repubblica; il Datore di Lavoro lamenta di subire un Danno Ingiusto dalla notizia di reato di Mancuso; la pubblica accusa “condivide” il lamento del direttore-generale ASL e avvia l’azione penale contro il dipendente controllore: TIFOSI CHE INNEGGIANO ALLA LIBERTÀ DEI DATORI DI LAVORO?
“IL LAVORO UCCIDE NON PER FATALITÀ O ASSENZA DI CULTURA DELLA SICUREZZA MA PER ASSENZA DI CONTROLLI”: È FORSE “ABNORME” CHE IL CONTROLLORE CONTROLLI, CHE LE NORME DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO SIANO APPLICATE?
La pubblica accusa muove il primo passo contro il dipendente controllore negando il Reato (condivisione delle ragioni del direttore-generale): non è vero che a Mancuso sono stati tolti le funzioni di controllo, l’ASL gli ha sempre affidato i compiti previsti dalla Legge; Mancuso lamenta l’inesistente riduzione operativa ed il successivo azzeramento dell’attività di controllore solo perché l’ASL ha opposto il giusto diniego a richieste ingiustificate e illecite (incarichi, promozioni, avanzamenti di carriera, ecc.).
QUANDO BASTA LA PAROLA…cristallino sempre il Datore di Lavoro (e i suoi Dirigenti); sempre pronto all’abuso il dipendente carrierista (“I Fannulloni di Brunetta…”)! Il Titolare dell’Azione Penale Obbligatoria della Costituzione della Repubblica antifascista, non pago della sagace scoperta dell’abnormità-vizio irrimediabile nell’azione del Mancuso, sfodera risoluto un affondo decisivo: le Notizie di Reato contro il direttore-generale ASL sono assolutamente prive di fondamento giuridico!
Le argomentazioni del P.M. in “Punto di Diritto” sono un tentativo di comicità involontaria? Per “mondare” l’ASL dal primo reato (l’ASL è priva del DVR) “spara” un argomento di acuta grossolanità: al momento della notizia di reato “lo stress lavoro correlato” non era ancora in vigore e quindi non è configurabile neppure in astratto la violazione dell’articolo 4, comma 2 del D.Lgs.626/94 rilevata dal Mancuso.
E che ci azzecca lo stress lavoro correlato con la notizia di reato (21 aprile 2008)?
Il “Testo Unico” (comparsa del rischio stress lavoro correlato tra le norme di tutela dei lavoratori) è, appunto, successivo alla notizia di reato: ma è proprio la successione temporale delle norme che rende facilmente comprensibile (quasi universalmente…) che il reato rilevato dal Mancuso è quello previsto e punito dal D.Lgs.626/94, che lo stress lavoro correlato del P.M. c’entra come “il cavolo a merenda”.
Non pago dell’ardito pasticcio il P.M. in cerca del punto del diritto continua ad avventurarsi in territori impervi e sconosciuti sostenendo che l’ASL ha valutato lo stress lavoro correlato: dunque il DVR dell’Azienda Sanitaria è in ordine e la notizia di reato è priva di fondamento (prova sovrana che il Mancuso utilizza a fini personali privati le funzioni di controllore!).
Che fa il P.M., il legislatore abusivo? Dove ha scovato la norma che consente al datore di lavoro di sottrarsi all’obbligo di documentare la valutazione di tutti i rischi mediante autocertificazione? Il controllore ha accertato l’assenza del DVR e, come impone il D.Lgs.758/94, lo ha comunicato al pubblico ministero ed allo stesso contravventore: ci sono forse magistrati esentati dall’obbligo di conoscenza della materia in cui si esercitano funzioni pubbliche?
Il faro acceso sull’agire abnorme del controllore consente alla pubblica accusa un pregevole saggio di esegesi costituzionale: il secondo reato rilevato dal Mancuso (l’ obbligo del datore di lavoro di affidare a tutti i dipendenti compiti compatibili con capacità e condizioni di salute) è completamente privo di basi giuridiche! La norma oggetto di accertamento (articolo 4, comma 5, lettera c) del D.Lgs.626/94) non tutela la professionalità del lavoratore ma “la integrità fisica in cui rientrano le affezioni alla sfera psichica”. La professionalità del dipendente, se disconosciuta con l’assegnazione a mansioni inferiori o all’inattività totale del lavoratore, non riguarda il Diritto Penale: negare al dipendente compiti funzioni e attività proprie del suo ruolo professionale non è reato, di queste faccende si può occupare eventualmente il Diritto Civile Privato, “rimedio giurisdizionale appositamente apprestato dall’Ordinamento”.
Il pubblico ministero afferma placido che è lecito che il Datore di Lavoro neghi al Dipendente il lavoro cui ha diritto: DEMANSIONARE NON È REATO, negare il diritto al lavoro sano e sicuro e violare la dignità del lavoratore non lede la Costituzione Repubblicana antifascista e le sue Leggi!
Ma, di grazia, quale offesa lede la dignità del lavoratore più di quella che consente al datore di lavoro di negargli il lavoro cui ha diritto? Il titolare dell’azione penale obbligatoria della Costituzione gode della libertà di affermare ciò che vuole, di definire i reati come gli pare e piace, di tramutare i propri convincimenti in dogmi, di affermare la prevalenza del diritto “civile” privato sul diritto penale pubblico? DEMANSIONARE I LAVORATORI NON È REATO? IL LIMITE INVALICABILE POSTO DALLA COSTITUZIONE ALLA LIBERA INIZIATIVA PRIVATA (OBBLIGO DI NON ESPORRE AD ALCUN RISCHIO I DIRITTI LA SALUTE LA SICUREZZA LA DIGNITÀ DEI DIPENDENTI) CANCELLATO DALLA PREGEVOLE ATTIVITÀ ERMENEUTICA DEL P.M.?
Mancuso chiede al P.M. di informarlo nel caso formuli richiesta di archiviazione al GIP (ammissione alla Camera di Consiglio; opposizione alla richiesta di archiviazione) e la pubblica accusa conclude la perorazione delle ragioni dei datori di lavoro opponendovi sdegnato rifiuto: “non deve darsi avviso ex articolo 408 Codice di Procedura Penale a Mancuso Aldo: egli infatti ha formulato la relativa dichiarazione in calce alla C.N.R. nell’ambito della sua funzione pubblica di ufficiale di polizia giudiziaria e di tecnico dei prevenzione della A.S.L. e non è consentito di beneficiare dell’illegittima commistione tra funzione pubblica ed interesse privato per fruire della facoltà attribuita dalla disposizione ora citata alla persona offesa e non certo alla polizia giudiziaria”. Il pubblico ministero non si fa sfuggire l’occasione di sottolineare la “naturale” propensione all’abuso di Mancuso: la pretesa del controllore di rivestire il ruolo di Persona Offesa del Reato in quanto Titolare del Bene Protetto dalla Norma Incriminatrice emanata a Tutela dei Diritti dei Lavoratori è “tentata commistione tra funzione pubblica e interesse privato”!
Non è facile individuare meriti della Magistratura nell’arginare la tragedia del Lavoro che Uccide. Autonomia ed Indipendenza delle funzioni giudiziarie sono più spesso consumate nella “difesa di prerogative” incompatibili con la Costituzione anziché impegnate nella ricerca di sinergia con l’Indipendenza e l’Autonomia di chi, come i Controllori del Servizio Regionale Pubblico, ha il compito di tutelare salute sicurezza e dignità dei lavoratori dipendenti. La titolarità dell’azione penale obbligatoria e la disponibilità della polizia giudiziaria hanno generato il mostro della concezione proprietaria del diritto penale? I magistrati della pubblica accusa sono più interessati ad affermare la propria competenza esclusiva sull’azione penale obbligatoria anziché ricercare sinergie tese a rendere efficace la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti? Raffaele Guariniello non ha mancato di sottolineare i limiti di applicabilità della sentenza Thyssen richiamando l’attenzione sull’opportunità della Procura Nazionale. La procura nazionale, non serve nasconderlo, potrebbe superare le difficoltà che derivano dal mancato impatto della professionale diffusa e irreprensibile dei magistrati nella tutela dei diritti dei lavoratori.
IL PROCESSO 5 (29 giugno 2012)
“IN GALERA”! Il difensore di Aldo Mancuso (Gioacchino Genchi) commenta, sorpreso, la decisione dei giudici: “SENTENZA POLITICA”.
Cos’è una sentenza politica? Cos’è un processo politico? Considerare politica una sentenza vuol dire ritenere che il giudice ha superato il confine in cui è costretto il libero convincimento nell’interpretare la legge penale?
Gioacchino Genchi e Alfredo Bassioni, confidando nella profonda convinzione che un processo fondato su un’accusa insussistente non possa produrre una sentenza di condanna (“mostro giuridico”; “pronunciamento da tribunali del socialismo reale”…), hanno limitato la linea difensiva al mero rilievo dell’ assenza degli elementi necessari a provare in dibattimento l’accusa di abuso di ufficio causa di danno ingiusto.
IL DIRITTO E IL ROVESCIO – Il Diritto della Costituzione dispone che le Funzioni di Controllo (tutte, comprese quelle relative alla Salute ed alla Sicurezza dei Lavoratori: il Controllo del Lavoro che Uccide) siano dotate di effettiva autonomia ed indipendenza per evitare che si trasformino in farsa, per evitare che i controllati si sbarazzino dei controllori sottraendosi ai controlli.
Man­cuso ha effettuato controlli irreprensibili per 25 anni (Edilizia, Grandi Opere, Infortuni, Malattie da Lavoro, Ambiente, Rifiuti, Acque di scarico Industriali …) ma quando ha iniziato ad occuparsi dei Rischi dell’Organizzazione del Lavoro (obbligo dei controllori dal 2002 in seguito alla modifica dell’ articolo 4 del decreto legislativo 626/94: sanzione U.E. all’Italia), “superiori gerarchici” e direttore-generale hanno detto no, ora basta: Mancuso non deve più occuparsi di controlli!
Il controllato impone al controllore di non fare più controlli e gli infligge pure una sanzione disciplinare.
Riservando al suo datore di lavoro lo stesso trattamento riservato agli altri datori di lavoro, Mancuso ha rilevato il reato del direttore-generale (demansionamento, negazione ad un dipendente delle funzioni cui ha diritto) e la reiterazione del reato a danno di sé stesso: per ciò subisce la sanzione disciplinare (3 giorni senza salario), accusato di aver utilizzato per interessi personali privati le funzioni di controllo!
La pubblica accusa accoglie con entusiasmo la “denuncia” del direttore-generale: Mancuso ha inviato la notizia di reato non in seguito all’esito obiettivo dei controlli ma per interesse personale privato, creando un danno ingiusto al direttore-generale contravventore.
Il GUP imperterrito accetta la richiesta del P.M. rinviando a giudizio Mancuso e il giudice collegiale emette la “sentenza politica”!
Il Diritto o il suo Rovescio? La Costituzione o la sua devastazione?
All’udienza del 7 maggio Mancuso ha chiesto di rilasciare ancora dichiarazioni spontanee. Ha risposto all’obiezione del pubblico ministero (che lo accusava di aver omesso l’invio del FdP ai dirigenti) citando la legge che dispone l’invio del FdP al solo datore di lavoro.
Ha poi tentato di esporre le sue tesi difensive (non ho commesso ma subito l’abuso …) ma è stato bloccato dal presidente: “la sua difesa sarà esposta dai suoi difensori”.
Mancuso ha ribattuto: “con tutta la stima per i miei difensori, ritengo che la difesa tecnica basata sulle convinzioni dei difensori possa non coincidere con la mia difesa personale, chiedo quindi di esporla direttamente…” ma il presidente non gli ha consentito di proseguire: l’obbligo della difesa tecnica ha limitato i diritti della difesa?
Il rovesciamento del Diritto è comunque rimasto fuori dall’aula, per la buona fede dei difensori e in omaggio alla sacralità della difesa tecnica: imputato-condannato chi subisce l’abuso (la privazione delle funzioni di controllo); parte civile il controllato che si sbarazza del controllore e si sottrae ai controlli in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti: tutto va bene madama la marchesa…?

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