DAGLI “ELETTI” AI “NOMINATI” = DALLA PADELLA ALLA BRACE.

Riassunto delle puntate precedenti:

Nel 1995 entrò in carica la Commissione Santer, che continuò a preparare l’introduzione dell’euro e che gestì il Trattato di Amsterdam, che aumentò i poteri della Commissione europea. Tuttavia, nel 1999 l’intera Commissione fu costretta a dimettersi dal Parlamento europeo a causa di accuse di corruzione contro alcuni suoi membri. Si trattò del primo e finora solo caso di dimissioni dell’intera Commissione ad opera del Parlamento, e segnò una svolta importante nel processo di affermazione dell’influenza del Parlamento europeo e dei suoi poteri di controllo sulla Commissione.


La Commissione Prodi, in carica dal 1999 al 2004, gestì l’introduzione dell’euro, l’allargamento ai 10 nuovi stati membri nel 2004 e il Trattato di Nizza. Nel 2004 il Parlamento europeo tornò a condizionare l’approvazione della nuova Commissione, la Commissione Barroso, bocciando la nomina del commissario italiano designato Rocco Buttiglione, poi sostituito con Franco Frattini. La prima Commissione Barroso dovette gestire il processo di approvazione della Costituzione europea, poi fallito, e la successiva elaborazione ed approvazione del Trattato di Lisbona.

Nel 2010 è entrata in carica la seconda Commissione Barroso. In base al nuovo Trattato di Lisbona, la Commissione è stata “eletta” dal Parlamento europeo, non meramente “approvata”; come già nel 2004 il Parlamento ha bocciato la nomina di una commissaria designata. Sempre in base al nuovo Trattato, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è ora un membro della Commissione e un suo vicepresidente di diritto.
Composizione e nomina
La Commissione è composta da 28 commissari (uno per stato membro compreso il presidente), SCELTI tra le personalità di spicco dello stato membro di appartenenza. Tra i membri sono compresi il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (PESC) in veste di vicepresidente. Il presidente può nominare altri vicepresidenti.

I commissari non sono legati da alcun titolo di rappresentanza con lo stato da cui provengono, in quanto i commissari devono agire nell’interesse generale dell’Unione; per tale motivo la Commissione viene definita come “organo di individui” a differenza del Consiglio qualificato come “organo di Stati”. Questo principio viene sancito dall’art. 17 del Trattato sull’Unione Europea (TUE):
« [..] I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. »
(TUE, art. 17 par.3)

« [..] La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l’articolo 18, para­grafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti. »
(TUE, art. 17 par.3)
Dato l’alto numero di commissari venutosi a creare a seguito degli allargamenti, il trattato di Lisbona prevedeva che “a decorrere dal 1º novembre 2014, la Commissione [sarebbe stata] composta da un numero di membri, compresi il Presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida di modificare tale numero.” Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 ha deciso che il sistema di rotazione NON entrerà in funzione.
La procedura di NOMINA è disciplinata dall’art. 17 par. 7 del TUE e ha subìto notevoli variazioni nel corso del tempo.

Un tempo erano gli stati membri che nominavano tutta la Commissione di comune accordo, ma successivamente il ruolo del Parlamento crebbe d’importanza. Attualmente, il presidente della Commissione è proposto dal Consiglio europeo, che decide a maggioranza qualificata. Il trattato di Lisbona impone che, nella scelta, sia tenuto conto dei risultati delle elezioni europee. Il candidato deve poi essere eletto dal Parlamento europeo a maggioranza assoluta. Se il candidato non ottiene l’elezione, il Consiglio europeo, entro un mese, deve presentare un altro candidato.

Alla conferma della carica, il presidente della Commissione, in accordo con il Consiglio, SCEGLIE i rimanenti commissari sulla base delle NOMINE PROPOSTE da ognuno degli Stati membri. Alla fine l’intera Commissione deve essere approvata dal Parlamento europeo (che ha anche facoltà di porre in essere audizioni per vagliare le candidature dei singoli commissari), per poi essere definitivamente nominata dal Consiglio europeo.
Commissario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato (Attualmente Johannes Hahn, Austria)In pratica “allargamento” significa “colonizzazione di nuovi territori”, da annettere alla UE… “con le buone o con le cattive” !!
Quindi riassumendo…
abbiamo personaggi NOMINATI E NON ELETTI, che decidono i loro piani d’espansione, senza che i cittadini dei singoli Stati possano essere consultati !!
Il diritto di voto, e di veto, diventa solo fumo negli occhi, con cui illuderci di essere noi elettori a decidere !!
Se le nostre decisioni coincidono con i loro piani… tutto va’ bene.
Ma se invece non siamo stati plagiati a dovere, dai media sponsorizzati, e non accettiamo le loro scelte ?!?
Ecco allora la strategia di riserva, il loro PIANO B:
Una rivolta di piazza, stile MAIDAN, pianificata e gestita da esperti dei Servizi Segreti, con truppe di fanatici neo-nazisti volenterosi, e tanto idioti da non capire di essere solo pedine in un gioco piu’ grande di loro, e tanti semplici cittadini ridotti in miseria… a cui far credere che si stanno battendo per la giustizia e la liberta’ !!
Con questi “ingredienti” il minestrone è servito, ma a “mangiare” saranno sempre i “soliti noti” !!
E tutti vissero felici e in pace, in attesa della prossima guerra. (o delle prossime votazioni farsa)