COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SIRIA

 

NON NE PARLANO. MAI.

Eppure nel 2012 la ‘Siria di Assad’ (come la chiamano) aveva fatto un passo risolutivo che poteva rappresentare un’ ottima base di partenza per la tanto decantata ‘democratizzazione del paese’. Memore delle primavere arabe e del pretesto della Comunità Internazionale,  il governo siriano ha cercato da subito il compromesso . Il passo risolutivo è stato concedere il multipartitismo.

Ma non era quello il vero obiettivo dei distruttori che cercavano l’annientamento completo dello stato per sostituirlo con il fondamentalismo wahabita.

L’obiettivo era sostituirlo a qualsiasi costo: a prescindere se gli obiettivi richiesti fossero stati già raggiunti..

Le potenze finanziatrici del dissesto e della morte hanno preferito continuare fino al completo annientamento nella propria brama di possesso. Il passo avanti era stato fatto: è ciò che chiedevano le forze dell’opposizione. Ed allora perché la guerra continua : per chi? E per che cosa?

Il 27 febbraio 2012 il governo siriano ha comunicato i risultati del referendum popolare sulla nuova Costituzione dello Stato. Con l’89,4 % di sì i siriani hanno approvato il nuovo testo costituzionale, che prevede la fine del sistema a partito unico e, a partire dalle prossime elezioni, il limite di due mandati presidenziali consecutivi di sette anni ciascuno.

Riportiamo qui di seguito la traduzione della Parte I (Principi politici) del Capitolo I (Principi fondamentali).

Capitolo I

Principi fondamentali

Parte 1: Princìpi politici

Articolo 1

La Repubblica Araba di Siria è uno Stato democratico, pienamente sovrano e indivisibile; nessuna porzione del suo territorio può essere ceduta. Essa è parte del mondo arabo.

Il popolo della Repubblica Araba di Siria fa parte della Nazione Araba.

Articolo 2

L’ordinamento politico dello Stato è quello repubblicano.

Il potere appartiene al popolo e nessun individuo o gruppo ha il diritto di reclamarlo per sé; principio fondamentale è che il potere è esercitato dal popolo per il popolo.

Il popolo può esercitare il potere solo nei termini precisati dalla Costituzione.

Articolo 3

Il Presidente deve appartenere alla religione islamica.

La dottrina giuridica islamica è fonte principale della legislazione.

Lo Stato rispetta tutti i credi religiosi e garantisce la libertà di praticare tutti i riti, purché non contravvengano all’ordinamento generale.

Il benessere personale e lo statuto delle confessioni religiose sono rispettati e tutelati.

Articolo 4

La lingua ufficiale dello Stato è l’arabo.

Articolo 5

La capitale dello Stato è Damasco.

Articolo 6

La bandiera della Repubblica Araba di Siria ha tre colori: rosso, bianco e nero, con due stelle verdi a cinque punte. La bandiera è rettangolare; l’altezza corrisponde a due terzi della lunghezza. È divisa in tre rettangoli di identiche dimensioni, aventi la stessa lunghezza della bandiera. Quello superiore è rosso, quello mediano è bianco e quello inferiore è nero, con le due stelle verdi al centro del rettangolo bianco.

L’emblema dello Stato, l’inno nazionale e tutte le norme relative sono precisati dalla legge.

Articolo 7

Il giuramento costituzionale è formulato come segue: „Giuro per Iddio Onnipotente di rispettare la Costituzione dello Stato, le leggi e l’ordinamento repubblicano; di vigilare sugl’interessi del popolo e sulle sue libertà; di preservare la sicurezza, la sovranità e l’indipendenza della Patria; di operare e combattere per la realizzazione della giustizia sociale e per l’unità della Nazione Araba“.

Articolo 8

L’ordinamento politico si fonda sul principio del pluralismo politico e il ruolo di governo è ottenuto ed esercitato democraticamente soltanto attraverso il voto.

Ai partiti politici e ai gruppi elettorali legali che parteciperanno alla vita politica nazionale è richiesto di rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.

La legge regola tutte le norme e le procedure relative alla formazione dei partiti politici.

Non sono ammesse attività politiche o partiti e gruppi politici fondati su base confessionale, settaria, tribale, regionale o professionale o fondati sulla discriminazione in base al sesso, all’origine, alla razza o al colore.

Le cariche pubbliche e il pubblico denaro non devono servire per vantaggi politici, partigiani o elettorali.

Articolo 9

La Costituzione garantisce la preservazione e la protezione della varietà culturale della società siriana in tutte le sue componenti e nelle sue diverse risorse, in quanto retaggio nazionale che rafforza l’unità nazionale nel quadro dell’integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria..

Articolo 10

Le organizzazioni pubbliche, i sindacati e le associazioni sono agenzie che riuniscono i cittadini per la causa dello sviluppo della società e per la realizzazione degli obiettivi dei loro membri. Lo Stato garantirà l’indipendenza, l’esercizio del controllo popolare e la partecipazione popolare nei vari settori previsti dalla legge, per realizzare i loro scopi in conformità dei termini e delle condizioni prescritte dalla legge..

Articolo 11

L’esercito e le Forze Armate sono un’istituzione nazionale responsabile della difesa dell’integrità e della sicurezza della Patria e della sovranità regionale e si pongono al servizio dell’interesse del popolo, della tutela dei suoi obiettivi e della sicurezza nazionale.

Articolo 12

I consigli democraticamente eletti a livello nazionale o locale sono istituzioni attraverso le quali i cittadini esercitano la loro sovranità, l’edificazione dello Stato e la dirigenza comunitaria.

 

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La Siria è divisa, amministrativamente, in 14 province o governatorati (ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ muḥāfaẓāt, singolare: محافظة muḥāfaẓa), dotati di un consiglio provinciale eletto e di un governatore nominato dal governo nazionale:

  1. Governatorato di Damasco (arabo: ﺩﻣﺸﻖ Dimašq)

  2. Governatorato del Rif di Damasco (arabo: ریف دمشق Rīf Dimašq)

  3. Governatorato di Quneitra (arabo: القنيطرة al-Qunayṭra)

  4. Governatorato di Dar’a (arabo: درعا Darʿā)

  5. Governatorato di al-Suwayda (arabo: السويداء al-Suwaydāʾ)

  6. Governatorato di Homs o Emesa (arabo: حمص Ḥimṣ’)

  7. Governatorato di Tartus o Tortosa (arabo: طرطوس Ṭarṭūs)

  8. Governatorato di Latakia o Laodicea (arabo: اللاذقية al-Lādhiqīyya)

  9. Governatorato di Hama o Epifània (arabo: حماه Ḥamā)

  10. Governatorato di Idlib (arabo: ادلب Idlib)

  11. Governatorato di Aleppo (arabo: ﺣﻠﺐ Ḥalab)

  12. Governatorato di al-Raqqa (arabo: الرقة al-Raqqa)

  13. Governatorato di Deir el-Zor (arabo: ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ Dayr al-Zōr))

  14. Governatorato di Hassaké (arabo: الحسكة al-Ḥasaka)

I governatorati sono divisi in distretti o aree (manātiq, sing.: mintaqa), 60 in tutto, e questi a loro volta in sottodistretti (nawahi, sing.: nahiya), 206 in tutto, che comprendono città, cittadine e villaggi.